Dal 12 agosto entra in vigore il nuovo regolamento dell’Unione europea sugli imballaggi Ppwr (Packaging and Packaging Waste Regulation – n.2025/40) che introduce novità sugli imballaggi monodose di prodotti alimentari, detergenti o igiene, come capsule del caffè, bustine del te, confezioni di sapone o di shampoo, bustine di assorbenti igienici, confezioni monodose di zucchero, salse o condimenti nella ristorazione. Tutti questi prodotti passano da rifiuti a imballaggi e, come tali, soggetti al contributo economico del Conai per il loro recupero e riciclaggio.
Così, per esempio le capsule di caffè, se conferite correttamente, quelle in plastica o in alluminio possono essere recuperate e trasformate in nuove risorse con il conferimento nella raccolta differenziata dedicata agli Imballaggi in plastica e metalli previo lo svuotamento della parte consumabile che va avviata all’umido.
Il nuovo regolamento mette fuori legge entro il 2030 le confezioni monodose, a favore di contenitori pluridose, anche se ciò potrebbe avere delle ripercussioni su una minore igiene e sicurezza alimentare del prodotto, motivo per cui qualche anno fa erano state bandite dai banconi di bar e ristoranti le zuccheriere o i contenitori delle salse.
Il nuovo regolamento sostituisce l’attuale direttiva sugli imballaggi, in vigore dal 1994. La stretta sarà in più fasi. Dal 12 agosto scatteranno i primi limiti armonizzati alla presenza di sostanze Pfas (alchiliche per- e polifluorurate) – i cosiddetti “inquinanti eterni” – negli imballaggi che entrano in contatto con gli alimenti. Saranno vincolanti anche nuove definizioni comuni di fabbricanti e produttori e requisiti di informazione per risalire con più facilità ai produttori. Dal 2028 si applicherà poi un sistema comune di etichettatura sugli involucri per facilitare la raccolta differenziata. Ulteriori vincoli, quelli più stringenti, scatteranno solo dal 2030, quando, tra le altre cose, sarà vietato immettere sul mercato alcune tipologie di imballaggi monouso di plastica, tra cui le bustine di ketchup e maionese, conserve, salse, creme per caffè e zucchero facilmente reperibili in bar e ristoranti, oppure gli assorbenti igienici ripiegati in una bustina plastica.
Il divieto si estende anche alle boccette di shampoo o creme usati negli hotel, alle buste in plastica per frutta e verdura fresca preconfezionata di peso inferiore a 1,5 kg e ai contenitori per alimenti e bevande riempiti e consumati nei bar e nei ristoranti.
Per le microimprese è assicurata un’esenzione in assenza di «alternative disponibili» sul mercato, prevista anche per i nuovi obiettivi di riutilizzo che scatteranno, anche questi, dal 2030. Sempre tra quattro anni, si applicheranno anche i target di riduzione dei rifiuti da imballaggio (5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040, rispetto al 2018), il requisito generale di rendere gli imballaggi “riciclabili” e le tre classi di prestazione di riciclabilità – dalla A alla C – con cui saranno valutati. Dal 2038 gli imballaggi dovranno essere di livello B per poter essere immessi sul mercato europeo. Gli Stati che ancora non lo hanno fatto dovranno poi avere un tasso di riciclaggio del 70% per tutti i rifiuti di imballaggio entro il 2030 e dal 2029 promuovere sistemi di deposito-restituzione per i contenitori usa e getta in plastica o metallo per le bevande. Per i vincoli in attuazione da domani non sono previste sanzioni in caso di non conformità da parte degli operatori ma entro febbraio 2027, gli Stati membri dovranno stabilire norme nazionali per applicarle in caso di violazione delle regole comunitarie.
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