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Moda, vietato distruggere capi abbigliamento invenduti

Assoutenti, in vigore il regolamento Ue che impone riuso, riciclo o donazione

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Dal 19 luglio, le grandi imprese del settore tessile e della moda non potranno più distruggere capi di abbigliamento, scarpe o accessori invenduti o restituiti dai consumatori, e dovranno favorire il riutilizzo, il riciclo e la donazione di tali prodotti, dando loro una seconda vita.

Secondo Assoutenti, la novità interesserà in prima istanza le grandi aziende della moda, e dal 2030 anche le medie imprese. La Commissione europea, attraverso il Regolamento Ue 2024/1781, ha introdotto due importanti novità: la prima è l’obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. La seconda è il divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. Tra questi prodotti figurano indumenti e accessori di abbigliamento, calzature, cappelli, copricapo e altre acconciature.

Sono previste deroghe al divieto di distruzione per i prodotti che risultino pericolosi, non conformi, che violino le norme sulla proprietà intellettuale, inadatti al riutilizzo, prodotti danneggiati, deteriorati o difettosi.

«In Europa fino al 9% di tutti i prodotti tessili immessi sul mercato vengono distrutti prima dell’uso, per un totale annuo fino a 594.000 tonnellate di tessuti, generando emissioni di CO2 pari a 5,6 milioni di tonnellate – spiega il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso -. Il tasso medio di reso per gli abiti acquistati online è stimato al 20%, ossia un capo su cinque venduto online viene restituito. Grazie alle nuove regole le imprese della moda non potranno più sprecare prodotti che possono avere una seconda vita, e dovranno reimmetterli sul mercato o donarli, con benefici per i consumatori, i quali potranno acquistare capi di abbigliamento o scarpe a prezzi scontati, e per l’ambiente».

Nel dettaglio, il regolamento stabilisce poi che «l’operatore economico che si disfi di prodotti di consumo invenduti direttamente o che incarichi un terzo di disfarsi dei prodotti invenduti per suo conto divulga: il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto all’anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti; i motivi per cui si è disfatto dei prodotti e, se del caso, la deroga pertinente; la percentuale dei prodotti di cui si è disfatto, direttamente o tramite terzi, consegnati perché siano sottoposti a ciascuna delle seguenti attività: la preparazione per il riutilizzo, compresi ricondizionamento e rifabbricazione, riciclaggio, recupero di altro tipo, incluso il recupero di energia, e operazioni di smaltimento; le misure adottate e le misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti».

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