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Disagi autostradali dal 1° giugno 2026 Mit autorizza rimborsi per disservizi

Soddisfazione delle associazioni dei consumatori, ma con un po’ di scetticismo.

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Via libera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) al diritto al rimborso del pedaggio in caso di disagi autostradali dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (incidenti, fenomeni meteo). La misura, spiega l’Art, «risponde a un’esigenza concreta: offrire maggiori garanzie ai cittadini che, sempre più spesso, si trovano a fronteggiare rallentamenti e disagi legati alla presenza di cantieri o a blocchi del traffico».

Le misure sui rimborsi per i disagi autostradali si applicano entro il primo giugno 2026 per i casi di blocco traffico e per la presenza di cantieri su percorsi che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario; entro il primo dicembre 2026 per i rimborsi in caso di cantieri presenti su percorsi che insistono su tratte gestite da più concessionari.

La decisione viene salutata positivamente dal ministero delle Infrastrutture e trasporti in una nota: «è una misura spartiacque che risponde all’esigenza di offrire maggiori garanzie ai cittadini che si trovano a fronteggiare rallentamenti e disagi».

L’Art stabilisce nello specifico tutta la casistica per calcolare i rimborsi per i disagi autostradali

Rimborsi cantieri: per i percorsi con lunghezza inferiore a 30 chilometri, il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo. Per i percorsi con lunghezza tra i 30 e i 50 km il rimborso si attiva per uno scostamento di almeno 10 minuti. Per quelli con lunghezza superiore a 50 km si attiva per uno scostamento/ritardo di almeno 15 minuti

Abbonati/pendolari: avranno diritto alle stesse tutele degli utenti occasionali, con la possibilità di recedere dall’abbonamento se i lavori diminuiscono la fruibilità del percorso abituale.

Eccezioni – quando non sono dovuti rimborsi: non sono dovuti rimborsi di importo inferiore a 10 centesimi di euro (i rimborsi sopra i 10 centesimi vengono accreditati ed erogati a partire dalla somma di 1 euro). I rimborsi non spettano anche se per il percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio e nel caso di cantieri emergenziali (ossia, i cantieri installati a seguito di incidenti, eventi meteo o idrogeologici di carattere straordinario e imprevedibile, attività di soccorso e connessi ripristini). In un primo periodo di applicazione delle misure, saranno esclusi dal meccanismo di rimborso per i disagi autostradali anche i cosiddetti cantieri mobili. Resta fermo l’obbligo, per i concessionari, di fornire adeguata informazione all’utenza circa lo stato e la programmazione anche per tali tipologie di cantieri.

Rimborsi blocco traffico: per i casi di blocco del traffico, il rimborso si calcola sul pedaggio relativo alla tratta interessata secondo specifiche soglie: – blocco tra i 60 e i 119 minuti: rimborso pari al 50%; blocco di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti, rimborso pari al 75%; blocco di durata superiore a 180 minuti, rimborso integrale del 100%.

L’Autorità spiega che tutte le informazioni sulla viabilità e i rimborsi, che saranno automatici, saranno gestibili grazie ad una App unica per tutti i gestori. La disciplina dei rimborsi sarà inserita nelle nuove concessioni autostradali e applicata anche a quelle in corso attraverso atti aggiuntivi stipulati tra concedente e concessionario in occasione del primo aggiornamento o revisione del piano economico-finanziario.

A regime, gli importi corrisposti agli utenti per i rimborsi in presenza di cantieri non possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio, spiega l’Autorità. Per le sole concessioni già vigenti, al fine di consentire un passaggio graduale, Art ha previsto un meccanismo che consente un parziale e temporaneo recupero delle somme versate agli utenti a valersi sul pedaggio: pieno recupero (100%) per gli anni 2026 e 2027 e riduzione graduale negli anni successivi, fino al 2030 (75% nel 2028, 50% nel 2029 e 25% nel 2030). L’impatto sul pedaggio, puntualizza l’Autorità, «sarà praticamente impercettibile per gli utenti».

«Bene, passo avanti importante, anche se non ancora sufficiente. Si è finalmente introdotto il sacrosanto principio che chi viaggia in autostrada ha diritto di poter andare velocemente e non certo di restare in coda per ore. Ora speriamo, però, che a questo primo passo ne seguano altri – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori -. Se l’automobilista resta imbottigliato, ad esempio, dovrebbe aver ha diritto non solo alla restituzione dell’intero importo pagato, ma, nei casi più gravi, laddove vi è stato un notevole disservizio e un forte disagio in termini di code, anche a un indennizzo supplementare. Indennizzo che, laddove vi siano responsabilità del gestore, ad esempio nel caso il consumatore non venga colpevolmente informato dei rallentamenti prima dell’ingresso in autostrada, dovrebbe avere un valore fortemente dissuasivo, sanzionatorio. Prevedere non solo un rimborso ma anche un risarcimento del danno, è possibile, essendo previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera e, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che dà il potere ad Art di definire i diritti dei consumatori anche di natura risarcitoria».

Per Dona è «negativo il fatto che per le concessioni già vigenti sarà possibile il 100% del recupero delle somme versate agli utenti per gli anni 2026 e 2027 e via via a scalare fino al 2030. Pur comprendendo la necessità tecnica di un compromesso, essendo le concessioni già vigenti, con diritti acquisiti, resta evidente che per anni mancherà una vera penalizzazione per chi offre un servizio pessimo agli utenti, visto che i costi saranno comunque scaricati sugli automobilisti».

Anche Assoutenti saluta positivamente la decisione dell’Art: «esprimiamo un giudizio positivo sulla delibera Art perché introduce finalmente un quadro regolatorio moderno che riconosce un diritto sacrosanto dei consumatori. Tuttavia, affinché questo passo avanti non resti sulla carta, gli indennizzi devono essere proporzionati al disagio effettivamente subito dall’utente – spiega il presidente, Gabriele Melluso -. Le situazioni non sono omogenee: un rallentamento di 20 minuti può avere pesi diversi a seconda dell’ora, del giorno e delle finalità del viaggio. La misurazione dei tempi effettivi e degli scostamenti deve essere inoltre ineccepibile, verificabile e uniforme, soprattutto laddove più concessionari gestiscono tratti contigui, e occorre vigilare affinché la soglia minima dei rimborsi, i sistemi informatici e le tempistiche non rendano il diritto difficilmente esercitabile».

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