Cosa cambia nell’assetto istituzionale dello Stato italiano dopo la sentenza della Corte costituzionale sulla legge Calderoli? Di seguito alcune riflessioni sulla decisione e sulle relative conseguenze.
Da diversi anni, ormai, la Corte (in)Costituzionale italiana ha iniziato a travalicare le attribuzioni previste nella Costituzione. Rileggiamo l’articolo 134 Cost. per capire questa affermazione: “La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione”.
Per rimanere sulla recente sentenza relativa alla legge sull’Autonomia (detta legge Calderoli, per semplicità) la lettura del testo porta ad una considerazione: prima di entrare nel merito della Calderoli bisognerebbe rifare la Costituzione stessa, tanto incisive e pregnanti sono state le “interpretazioni” della Corte. La Costituzione parla del trasferimento di materie? La Corte scrive “poiché il principio di sussidiarietà opera attraverso un giudizio di adeguatezza, esso non può che riferirsi a specifiche e ben determinate funzioni e non può riguardare intere materie”.
Non basta, la Corte decide anche che non tutte le materie previste nel comma 3 dell’articolo 116 Cost. sono trasferibili: “Questa Corte non può esimersi dal rilevare che vi sono delle materie, cui pure si riferisce l’art. 116, terzo comma, Cost., alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà” e, di seguito, le indica esplicitamente, come commercio estero, ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, professioni, ordinamento della comunicazione, norme generali sull’istruzione.
Tralasciamo poi il fatto che la Corte ritiene validi i ricorsi contro l’Autonomia eccepiti da Regioni che non intendono usufruirne: quasi che a loro venisse tolto qualcosa. Non continua forse lo Stato ad erogare loro i servizi che fossero invece devoluti alle altre Regioni richiedenti? Tipico atteggiamento dell’invidia che l’incapace prova nei confronti di chi si impegna e ha successo.
Infine, la questione della legge quadro: ovviamente su questo punto, l’unico su cui la Corte avrebbe dovuto esprimersi rimanendo nell’ambito delle proprie prerogative costituzionali, la sentenza cambia improvvisamente registro. La legge quadro s’ha da fare! Altrimenti come farebbe la Corte stessa a massacrarla e con essa anche la Costituzione nella parte che riguarda l’Autonomia?
A conclusione di questa premessa abbiamo capito che le riforme costituzionali non le fa il Parlamento ma la Corte costituzionale: ne prendiamo atto. Ma abbiamo capito anche che chi, tecnici e politici, in questi giorni si sta spendendo nel difendere l’indifendibile, addirittura apprezzando la sentenza della Corte che darebbe le linee per il proficuo proseguo della Calderoli, si sta arrampicando sugli specchi.
Finalmente entriamo nel merito della legge Calderoli. Tralasciamo il lungo elenco di commi che la Corte provvede a dichiarare incostituzionali, questioni non marginali che si aggiungono alla drastica riduzione di materie (funzioni) trasferibili, come detto poco sopra. Ma qualche punto va affrontato. Primo fra tutti la questione della determinazione dei famigerati LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) le cui disposizioni nella Calderoli vanno completamente riscritte riordinando la competenza della loro determinazione e aggiornamento. Un macigno ancora più pesante per le residue materie (funzioni) trasferibili e sottoposte alla predeterminazione e finanziamento di questi livelli.
Altra innovazione costituzionale della Corte, una vera e propria contorsione, riguarda il fatto che le intese Stato-Regione (una volta che avessero superato l’oceano di ostacoli che sappiamo e giungano finalmente al traguardo della votazione delle Camere) possono essere emendate dal Parlamento al momento finale; così, come nel gioco dell’oca, si ritorna alla casella di partenza. Naturalmente la Costituzione in vigore fino a ieri prevedeva tutt’altro, ma tant’è…
Poi una questione equivoca: la Corte stabilisce che nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, e la Calderoli ne identifica nove, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il dubbio consiste nel fatto che già in origine le materie “no-LEP” non dovrebbero riguardare diritti civili e sociali, ma evidentemente la loro scomposizione in funzioni potrebbe cambiare questo status, impedendone il trasferimento. Scrive la Corte: “Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard)”.
Vorrei concludere questa cerimonia funebre per l’Autonomia con le questioni finanziarie. È quasi divertente leggere che la Corte apprezza il fatto che nella legge Calderoli sia previsto che se i LEP (che, com’è noto, riguardano tutta Italia) comportano maggiori costi lo Stato debba coprirli, mentre per le materie trasferite “la legge di differenziazione segue una logica diversa” e “richiede che il trasferimento sia a costo zero”. A proposito di coloro che, ancora oggi, sperano che il trasferimento di materie (funzioni) potrà generare residui positivi per le Regioni riceventi, leggiamo ancora quanto scrive la Corte: “Nel caso in cui il costo delle funzioni devolute sia inferiore a quello che lo Stato sosteneva per la stessa funzione nella regione richiedente, si potranno liberare risorse che lo Stato potrà utilizzare per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a suo carico”. Pertanto il fatto che la Corte abbia cassato la legge Calderoli quando scrive che le compartecipazioni attribuite alle Regioni per finanziare le materie (funzioni) trasferite non debbano essere aggiornate annualmente, non comporta che la Regione super-efficiente possa trattenersi gli eventuali risparmi.
Traduco questa parte piuttosto ostica. L’equivoco consiste nel fatto che si presuppone ci siano regioni inefficienti (mi si perdoni la semplificazione) che chiedano maggiore Autonomia. Ovviamente non lo faranno mai, preferendo la mammella statale a fondo perduto. Le richiedenti, invece, semmai ottenessero qualcosa (Lep o no-Lep) dovrebbero ottenere una compartecipazione alle imposte per finanziare le proprie maggiori competenze. Ma questa compartecipazione dovrà essere basata sui costi e fabbisogni standard e mai sulla spesa storica; infatti, la Corte scrive “la previsione di una compartecipazione calibrata solo sul criterio della spesa storica si dimostra irragionevole” e, conclude, “la misura della compartecipazione ceduta dallo Stato potrà essere inferiore al costo già sostenuto dallo Stato e, comunque, dovrà tener conto dei costi che restano in capo ad esso”. La corte ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell’art. 8 proprio perché prevedeva una ricalibratura delle compartecipazioni ai “fabbisogni di spesa tout court e non ai fabbisogni standard”. Allora: come potranno essere trasferite materie (funzioni) “no-Lep” senza prima averne individuati costi e fabbisogni standard su tutto il livello nazionale? In altre parole: come potranno in questo modo procedere le trattative e le intese sulle materie “no–Lep” che qualcuno dice di voler portare avanti nel frattempo?
Aver avuto la pazienza di arrivare in fondo a queste righe sarebbe meritevole di un premio. Se la legge Calderoli è stata la morte dell’Autonomia, essa è riuscita a fare anche di peggio, dando la stura alla Corte costituzionale di distruggere nei fatti il regionalismo che l’Assemblea costituente, di ben altro spessore politico e culturale, aveva individuato per la forma di Stato dopo la dittatura centralista fascista. Invece, per coloro che, costretti dal personaggio che si sono costruiti da sé stessi, ritengono che si sia fatto un altro passo in avanti verso l’Autonomia, la realtà dei fatti mostra una inequivocabile smentita.
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