Nuova mazzata giudiziaria sulle politiche volute dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini: dopo la Corte dei conti che ha bocciato l’iter amministrativo della delibera Cipess che autorizzava la costruzione del ponte sullo stretto di Messina – aprendo di fatto ad una sorta di commissariamento della struttura amministrativa del ministero da parte della presidenza del Consiglio, seccatissima della figura barbina incassata – ora tocca alla Corte costituzionale che, su un ricorso presentato dalla regione Calabria guidata dall’azzurro Roberto Occhiuto, ha sentenziato l’illegittimità costituzionale del decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative, norme fortissimamente volute dalla Salvini premier su pressione della forte lobby dei tassisti che ha fortemente penalizzato gli Ncc, il noleggio con conducente.
Secondo la Corte costituzionale nella sentenza n. 163, «non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia “tutela della concorrenza” e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale “trasporto pubblico locale”».
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che «introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; impediscono inoltre la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; impongono infine all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico».
Secondo la Corte, il vincolo temporale di venti minuti è «una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, volta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi». Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020.
Anche il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.
Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia “tutela della concorrenza”, in quanto sproporzionato, l’obbligo per l’esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica. Nel ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente l’interferenza con la materia di competenza regionale “trasporto pubblico locale”, la Corte ha annullato nelle parti contestate gli atti impugnati dalla regione Calabria.
«Siamo molto soddisfatti della pronuncia n. 163/2025 della Corte costituzionale che ha annullato in più parti il decreto interministeriale n. 226/2024 relativo alla disciplina del foglio di servizio elettronico Ncc – afferma il presidente di CNA Fita Ncc, Simone Magellano -. Per la Consulta, gli obblighi e i divieti imposti alle imprese esercenti il servizio di noleggio con conducente perseguono con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale. Ora chiediamo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di riaprire con urgenza il tavolo di confronto con le associazioni di categoria rappresentative del settore e capaci di ragionare attorno a una equa ipotesi di riforma del trasporto non di linea, in cui gli operatori Ncc possano sfruttare appieno le opportunità economiche offerte dal mercato».
Per Magellano ora «occorre riscrivere da zero le nuove regole, di modo che, nel rispetto di quanto sentenziato dai giudici costituzionali, risultino rispettose della libertà di iniziativa privata, della autonomia contrattuale e della neutralità tecnologica. Solo in questa maniera potrà essere assicurato il corretto equilibrio tra le esigenze di controllo pubblico e le legittime aspettative di chi fa impresa».
Per l’Unione nazionale dei consumatori «il ministro Savini deve dimettersi, dato che, in violazione delle precedente sentenza della Consulta n. 56 del 2020 e di innumerevoli sentenze del Tar, pur di fare un regalo alla lobby dei tassisti, ha continuato imperterrito a considerarsi al di sopra della Costituzione – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori -, cercando, con un atto amministrativo, che a differenza di una legge non richiede la firma e, quindi, il controllo, del Presidente della Repubblica, di aggirare quelle sentenze, limitando alcune libertà espressamente garantite dalla Costituzione, come la libertà di iniziativa economica (art. 41)».
Per Dona «era chiaro e lampante che prevedere con un decreto che, se non si parte dalla rimessa, tra una corsa e l’altra devono passare 20 minuti, una siesta obbligatoria assurda, e che la partenza deve coincidere con l’arrivo del servizio precedente, era un modo di far rientrare dalla finestra l’obbligo di rientrare in rimessa già bocciato dalla Consulta».
Ora si tratta di vedere se la cocciutaggine giuridicamente infondata di Salvini poterà a qualche forma di risarcimento per i danni ingiustamente patiti dagli operatori del Ncc: se questo scenario si verificasse, dovrebbe intervenire la Corte dei conti per chiedere al ministro Salvini di rispondere personalmente del danno erariale arrecato.
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